Lavoratrice licenziata dalla Coop: "provvedimento illegittimo", ma niente reintegro
La Giudice del Lavoro di Livorno si è espressa. Il licenziamento di Sara Catola (la delegata sindacale Usb dell'Ipercoop di Livorno licenziata lo scorso novembre) era illegittimo, tuttavia Sara non riavrà il suo posto di lavoro ma solo una indennità pari a 20 mensilità del suo stipendio.
Una sentenza che (se sarà confermata anche nei successivi gradi di giudizio) suona come una amarissima beffa, perché ci dice che Sara non meritava il licenziamento ma che nonostante questo, purtroppo, non avrà il reintegro nel suo posto di lavoro.
Dai fatti "non deriva l'esistenza di una giusta causa di licenziamento" (punto 17 della pronuncia della giudice). E dopo: "ritiene il Tribunale che il comportamento in parola non abbia assunto connotati di gravità tali da costituire una giusta causa di licenziamento".
Al punto 18 della sentenza la giudice precisa ulteriormente. "Assumono al riguardo rilevanza due fattori: da un lato, la particolare situazione della famiglia della Catola, atteso che lo svolgimento da parte della ricorrente di attività lavorativa presso il bar ristorante gestito dal marito, consentiva allo stesso tempo di aumentare le entrate economiche complessive della famiglia e di consentire ai tre bimbi della coppia di trascorrere del tempo al mare, insieme ad entrambi i genitori separati; di talché la scelta della Catola, pur non risolvendosi in un’accudienza diretta del figlio minore, risulta volta alla tutela della famiglia e del benessere dei figli. Dall’altro, assume rilevanza la circostanza che la Catola non ha svolto attività in concorrenza con il proprio datore di lavoro, ma un’attività diversa."
E poi al punto 19: "Pertanto, ritiene il Tribunale che nella fattispecie in esame la sanzione del licenziamento non fosse proporzionata alla gravità della violazione disciplinare commessa dalla lavoratrice e che il recesso datoriale sia da ritenersi illegittimo."
Parole chiare: il licenziamento era sproporzionato, ingiusto, illegittimo. Ma l'assurdità della legge italiana arriva con il punto 20 e con quelli successivi, in cui leggiamo che "affermata così l’illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente, ritiene il Tribunale che la domanda di reintegra non possa essere accolta". Un ossimoro: il tuo licenziamento era illegittimo, ma il posto di lavoro non lo riavrai. Il motivo? Sta nella legge 92 del 2012 (la legge Fornero).
"Ritenuto che - scrive la giudice - l’art. 18 comma quarto l. 300/70 così come novellato dalla l. 92/2012 debba trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui il fatto contestato non sussiste ovvero sia espressamente punito dal CCNL con una sanzione disciplinare conservativa, atteso che una diversa interpretazione si risolverebbe in una tacita abrogazione dell’art. 18 comma quinto l. 300/770, in contrasto con la ratio legis della novella rappresentata dalla l. 92/2012, non sussistono gli estremi per fare applicazione della tutela reintegratoria domandata dalla parte ricorrente in via principale."
In altre parole: il licenziamento era sproporzionato e illegittimo ma il fatto sussiste, quindi prendi solo un risarcimento economico e non il reintegro. Praticamente se il fatto fosse successo qualche anno fa, oggi Sara avrebbe ancora il suo posto di lavoro. La chiusura della sentenza è ancora più chiara: "accertata l’illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera del 5 novembre 2015, dichiara risolto il rapporto di lavoro di Catola Sara dalla data del licenziamento e condanna la società Unicoop Tirreno soc. coop. in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di Catola Sara della indennità risarcitoria di cui all’art. 18 comma quinto l. 300/70 nella misura di venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto". Rileggiamo: accertata l'illegittimità del licenziamento, dichiara risolto il rapporto di lavoro. La beffa sta tutta qua.
Questo era solo il primo tempo. La battaglia di Sara per riavere ciò che le spetta, continua. E nel frattempo sarebbe interessante sapere cosa pensa la Coop di questa definizione ("illegittimo") data dalla giudice al licenziamento di Sara. Reintegrarla sarebbe ciò che una azienda onesta dovrebbe a questo punto fare per rimediare ad una sua illegittima decisione.
Unione Sindacale di Base
8 luglio 2016