NOTA INFORMATIVA SULLA DETASSAZIONE DELLO STRAORDINARIO
Il Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93 all’art. 2 prevede la “detassazione” dei premi di risultato e del lavoro straordinario (per contratti a tempo pieno) e supplementare (per i contratti part-time firmati prima del 29 maggio 2008). Non è una detassazione vera ma si tratta di un diversa tassazione: cioè non si applica la tassazione ordinaria (aliquote IRPEF e addizionali regionali e comunali) ma una imposta sostitutiva pari al 10%, per la parte di salario ricevuto come lavoro straordinario, supplementare o di risultato, ma fino ad un massimo complessivo di 3.000 euro lordi (se si hanno 4.000 euro di salario straordinario, 3000 possono essere tassati al 10% e i restanti 1.000 sono tassati in maniera ordinaria).
Questa riguarda solo i lavoratori dipendenti (o soci-lavoratori) delle aziende private e cooperative e solo se nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2007 hanno dichiarato un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro lordi. L’agevolazione ha carattere provvisorio e sperimentale ed è limitata solo per il salario erogato dal periodo 1 luglio ed entro il 12 gennaio 2009.
In alcuni casi la riduzione d’imposta non sarà conveniente. È il caso in cui il lavoratore possa usufruire di maggiori benefici e detrazioni con applicazione della normale tassazione (lavoratori stagionali, con molti familiari a carico, con imposta netta a zero, con pochi o nessun onere deducibile o detraibile): in questi casi il lavoratore può, per iscritto, rinunciare all’agevolazione fiscale del 10% perché più onerosa.
L’azienda deve applicare AUTOMATICAMENTE e da subito all’agevolazione. Se l’azienda è in possesso di tutte le informazioni fiscali (perché ha emesso il CUD per l’anno precedente), non servono altri adempimenti formali (tranne ricevere l’eventuale rinuncia scritta del lavoratore).
Se si sono avuti più redditi da lavoro dipendente nel corso del 2007, l’azienda può richiedere al lavoratore di dichiarare, per iscritto, se il suo reddito del 2007 è inferiore (per la parte dei redditi da lavoro dipendente) alla soglia dei 30.000 euro. La dichiarazione va effettuata anche da parte del lavoratore che nel 2007 non abbia percepito alcun reddito.
In assenza di un modulo aziendale per la dichiarazione del lavoratore può bastare una semplice comunicazione dove bisogna specificare: le generalità del lavoratore, la non rinuncia all’agevolazione, la dichiarazione che il reddito è inferiore alla soglia dei 30.000 euro (non serve dichiarare la cifra esatta). Se il lavoratore ha cambiato lavoro, o ha avuto più rapporti di lavoro, nel corso del 2007 e 2008 deve dichiarare anche al fine di ridurre gli eventuali errori:
- se nel 2007 ha avuto altri redditi da lavoro dipendente oltre a quello con l’azienda attuale o anche il reddito complessivo da lavoro dipendente
- se per il 2008 abbia percepito, da altre aziende, compensi per lavoro straordinario o premi di risultato già sottoposti alla riduzione della tassazione (dal 1 luglio 2008).
Attenzione: in pratica, una valutazione della convenienza, tra il 10% e tassazione normale, è difficile e comunque sempre imprecisa, la strada più sicura è scegliere la tassazione ridotta ed, eventualmente, con la dichiarazione dei redditi 2008 si potranno recuperare benefici derivanti da tassazioni svantaggiose o errori, e quindi sarà possibile procedere a compensazioni o rettifiche. Da tenere presente che la parte di reddito a tassazione ridotta (quindi la scelta del 10%) produce un abbassamento del valore ISEE del reddito familiare.
Inoltre: se all’azienda risulta sfavorevole per il lavoratore la tassazione al 10%, anche se il lavoratore non ha comunicato la rinuncia, l’azienda può applicare la tassazione ordinaria informando comunque il lavoratore.