Part time nel commercio. Fuori casa 8 ore per lavorarne quattro

Roma -

Il tempo parziale viene introdotto nel 1984 per normare tutti i rapporti di lavoro che prevedono un orario giornaliero o settimanale inferiore rispetto a quello stabilito dalla legge o dal contratto collettivo. La ratio di questa tipologia lavorativa è consentire al lavoratore di liberare una parte del proprio tempo, nell’ottica che il valore della persona vada ben al di là della sua capacità di produrre merci.

A questo scopo, sono state tracciate le regole di un orario lavorativo ridotto che permettesse al singolo di godere del proprio tempo. Tempo concepito a pieno come diritto, che non fosse un mero dormire per essere pronti il giorno successivo a produrre sotto l’egida del Capitale.

Sopratutto in Italia, invece i lavoratori part time non scelgono liberamente un orario ridotto. I due terzi di coloro che hanno questo tipo di contratto lo svolgono obbligati dall’azienda o in mancanza di un’assunzione full time. La situazione è ancora più grave nel settore del commercio, in cui il 56% dei contratti è precario o flessibile.

Questo è oggi possibile perchè, nel corso degli anni, politici e datori hanno ritenuto la legge troppo garantista verso i lavoratori tanto da smembrare l’iniziale intento normativo.

Nel commercio, il rinnovo contrattuale del 2004, firmato a testa bassa dai sindacati concertativi, ha recepito in toto il d.lgs 61/2000, cioè l’introduzione delle clausole flessibili ed elastiche.

Le clausole flessibili permettono la modifica della collocazione temporale dell’orario di lavoro, in modo unilaterale da parte del datore. Le clausole elastiche invece concedono all’azienda la possibilità di aumentare la durata della prestazione lavorativa. Le due clausole seppur gravi nell’intaccare i diritti dei lavoratori part time erano perlomeno distinte fra loro e la modifica della durata oraria non era lasciata in mano ai soli datori, ma stabilita e regolamentata dai ccnl di categoria.

Il Jobs Act, nel 2015, ha accorpato le due clausole, cancellando qualsiasi riferimento alla contrattazione collettiva. Quest’ultima è stata svuotata del suo valore di garanzia per i lavoratori. I singoli contratti infatti possono contenere le clausole elastiche anche se questo non è espressamente previsto dai ccnl di categoria. In questo modo, i datori hanno le mani libere per costringere i dipendenti a firmare le clausole, pena la non assunzione. Una volta apposta la firma, il consenso non può più essere revocato se non in caso di gravissime situazioni di malattie oncologiche o handicap dei figli.

 

Ai peggioramenti normativi si aggiungono poi i peggioramenti di fatto. Per legge, l’aumento dell’orario non deve superare il 25% della prestazione annua a tempo parziale. Nella realtà, i lavoratori della grande distribuzione vengono obbligati a svolgere ore supplementari, poi segnate come trasferte o rimborsi spese. Allo stesso modo, se pur i turni al di sotto delle 4 ore non possono essere spezzati, nella pratica quotidiana i lavoratori convivono con orari spalmati su tutta la giornata.

 

 

Usb pretende che il part time sia eccezione non regola, con orari fissi e definiti.

Il lavoratore non deve pagare le inefficienze organizzative dei datori

 

 

Usb Commercio