Argomento:

Trattamento dei soci-lavoratori e cambio appalti nel settore multiservizi e pulizie: nota ai Decreti Legge 248/07 e 250/07

Nazionale -

Trattamento economico contrattuale dei soci-lavoratori ed esclusione della procedura di licenziamento collettivo e mobilità nei cambi di appalto di servizi di pulizia

(Decreto Mille Proroghe e Decreto Legge 259/2007)

 

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Sulla Gazzetta Ufficiale del 31dicembre 2007 è stato pubblicato il Decreto Legge mille proroghe, il quale, all'art. 7 contiene, oltre alla proroga dei termini per la sanatoria del lavoro nero e irregolare, una disposizione in materia di società cooperative che impone l'obbligo di erogare ai soci lavoratori il trattamento economico non inferiore a quello indicato dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale: questa norma riguarda tutti i soci lavoratori delle cooperative e non solo quelle delle pulizie, con questa norma si vuole escludere l’applicazione di CCNL diversi da quelli firmati da CGIL-CISL-UIL, questo provvedimento è collegato al Protocollo sulla cooperazione (parte integrante dell’accordo sul welfare del 23 luglio 2007) si tratta del rafforzamento del ruolo delle principali centrali cooperative di Legacoop, Confcooperative e AGCI, e del contrasto alle cooperative cosidette “spurie” che non sono iscritte alle centrali coop e che applicano CCNL firmati con sindacati autonomi. Rimane insoluto il problema della possibilità di deroga legale al ccnl previsto dalla legge 142/2001, così come rimane alla libertà delle parti la scelta del CCNL più conveniente da applicare nella cooperativa (esempio il CCNL delle Multiservizi e Pulizie utilizzato come contratto generalista).

Sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio è stato pubblicato un decreto legge che esclude l'applicazione dell'art. 24 della legge 223/91 (procedura di licenziamento collettivo e messa in mobilità) nei cambi di appalto che comportano la riassunzione da parte della impresa subentrante dei lavoratori a parità di condizioni economiche e normative previste dai CCNL o a seguito di accordi con le OO. SS. comparativamente più rappresentative: questa norma interessa solo gli addetti del settore pulizie; l’applicazione della mobilità si è diffusa anche in altri settori e viene utilizzata dalle aziende per ridurre il costo del lavoro negli appalti in genere utilizzando gli sgravi previsti per i lavoratori in mobilità, da notare che questo provvedimento, oltre a limitare il campo d’azione al CCNL delle pulizie, si applica nei casi di continuità del trattamento contrattuale e questo lascia aperta la possibilità di eludere la norma tramite accordi sindacali.

Ricordiamo che i decreti legge devono comunque essere convertiti in legge prima della loro scadenza.

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DECRETO-LEGGE 31 Dicembre 2007, n. 248 (cosidetto decreto milleproroghe, estratto)

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Art. 7. Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di societa' cooperative

1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, e' prorogato al 30 giugno 2008.

2. All'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "entro il 30 settembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2008".

3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1978, n. 448, e successive modificazioni, svolge la sua attivita' fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale termine le funzioni e le attivita' del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 11 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2007.

4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di societa' cooperative, in presenza di una pluralita' di contratti collettivi della medesima categoria, le societa' cooperative che svolgono attivita' ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nella categoria.

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DECRETO-LEGGE 29 Dicembre 2007, n. 250 (GU n. 1 del 2-1-2008)

Disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva.

Art. 1. Disposizioni in tema di contrattazione collettiva

1. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in societa' che svolgono attivita' di servizi di pulizia ed al fine di favorire la piena occupazione e garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale gia' impiegato nel medesimo appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parita' di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative.