Una sentenza kafkiana

Roma -

Il 16 settembre u.s. la sezione IV del lavoro del Tribunale di Roma ha respinto il ricorso della USB contro l’Unicoop Tirreno sul diritto a vedersi riconosciuti i diritti sindacali di assemblea, ai permessi retribuiti ed alla contrattazione.

 

Il ricorso era stato presentato da Usb alla luce di una costante attività sindacale portata avanti negli anni che ha portato la nostra organizzazione a raggiungere nel numero degli iscritti il 30% dei lavoratori. Un dato che sommato alla mole di iniziative, scioperi fortemente partecipati e forme diverse di proteste, ci era sembrato più che sufficiente per contestare come ingiustificata l’arroganza dell’azienda a non convocarci alle trattative.

 

Ed invece il Tribunale ha salomonicamente respinto il nostro ricorso sostenendo che non esistono criteri per stabilire la rappresentatività di un sindacato non firmatario dei contratti collettivi. La famosa sentenza della Corte Costituzionale con la quale nel 2013 è stata riconosciuta l’illegittimità dell’articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori (primo comma, lettera b) nella parte in cui prevedeva che la RSA potesse essere costituita solo nell’ambito di associazioni sindacali firmatarie, viene riletta in senso esplicitamente filo padronale: è vero che si possono riconoscere i diritti ad una RSA che non appartiene ad un sindacato firmatario di contratti, ma non c’è alcun obbligo né esistono criteri per giustificare tale diritto.

 

Da un lato, afferma il Tribunale, manca una legge sui criteri di rappresentatività dei sindacati. Dall’altro, la partecipazione alle trattative può essere considerata come una forma di misurazione della forza e quindi di riconoscimento della rappresentatività e non al contrario, la rappresentatività fatta valere come fattore che dà diritto a partecipare alle trattative. Insomma, anche se un sindacato contasse tra i suoi iscritti il 100% dei lavoratori di un’azienda, questo non gli darebbe diritto di partecipare alle trattative sindacali e di vedersi riconosciuta la RSA.

 

Viceversa, la sola partecipazione alle trattative costituisce per il Tribunale di Roma un criterio sufficiente di rappresentatività, per cui anche sindacati privi di iscritti (o con un numero esigui di aderenti) ma riconosciuti al tavolo negoziale devono essere considerati rappresentativi. È, detto in altre parole, l’apertura di un’autostrada ai “sindacati di comodo”. Che il Sole 24 ore abbia velocemente pubblicato tale sentenza, accogliendola con grande soddisfazione, non può certo stupire.

 

Ma in fondo questa sentenza ci manda un segnale molto preciso lì dove chiarisce che sono i rapporti di forza a regolare la partecipazione alle trattative e quindi a stabilire la rappresentatività di una organizzazione sindacale. Non ci sono parametri per stabilire la rappresentatività di un sindacato, dice la Corte, e quindi è la forza che decide. Ai lavoratori e alle lavoratrici della Unicoop Tirreno perciò il nostro invito a mobilitarsi con ancora maggiore determinazione, per vedersi riconosciuto quello che gli spetta. L’assenza di una legge che invochiamo da anni ed altre sentenze kafkiane come questa non potranno coprire i padroni ancora per molto.