Mancanza dell'Rls

Domanda

siamo senza R.L.S. dall' 1/1/2015. A chi spetta la nomina se c'è un candidato? Bisogna fare cmq le elezioni? rimane tutto molto fumoso

Risposta

Prima di tutto bisogna precisare che l'assenza, addirittura per mesi, di un Rls è una grave violazione degli obblighi di legge previsti sul tema per il datore di lavoro.

Le modalità per l'elezione degli rls sono descritte dall' art 47 del DLgs 81/08 che, però, rimanda anche ad eventuali modalità di elezione previste dalla contrattazione collettiva ( quindi devi verificare anche sul tuo contratto).

Dal punto di vista legale gli rls devono sempre essere eletti dai lavoratori; nelle imprese con oltre 15 addetti gli rls possono essere designati all'interno delle RSu ; ma all'atto dell'elezione delle RSu coloro che si candidano anche come rls devono specificarlo ai lavoratori.

In sintesi un lavoratore deve sapere se vota un candidato RSu che avrà anche funzioni di rls.

Se all'atto delle elezioni delle RSu non è stata effettuata anche quella degli rls, bisogna fare delle elezioni specifiche per gli rls.

Ti allego anche l'art 47 del DLgs 81/08.

(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.

In tutte le aziende, o unità produttive, é eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure é individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante é eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 é il seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende, il numero dei rappresentanti é aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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